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Particolare entrata
L’OPERA PIA CECI sorge nel 1912 quando la locale Congregazione di carità accetta la proposta della famiglia Ceci di istituire un’Opera Pia, alla quale verrà donato un terreno ed il fabbricato sullo stesso eretto da destinarsi ad ospizio per i poveri e ad ospedale.

L’inaugurazione dell’ospizio-ospedale, ora sede della Ipab – “Opera Pia Ceci”, avvenne in data 15 agosto 1914. Tale edificio, insieme a mobili, a terreni, ed ad un capitale di Lire 6.000, fu affidato in proprietà alla “Congregazione di carità” con atto di donazione dei fratelli Ceci, al fine di costituire un’opera pia denominata “OPERA PIA CECI”; la donazione fu accettata dalla congregazione in data 26 ottobre 1914 ed il 3 ottobre 1920 fu emanato il Decreto prefettizio della donazione dell’edificio adibito ad ospizio ed ospedale.

Posa prima pietra

Nel 1931 è stato redatto lo statuto e l’Opera Pia è stata eretta in Ente morale; con Regio decreto 17 novembre 1932, n. 1699, lo Stato Italiano ha riconosciuto l’Ente “OPERA PIA CECI”. Alla morte di Socrate Ceci il 29 aprile 1944, questi con testamento (atto pubblico 11 aprile 1944), lasciava eredi universali, in parti uguali, l’”OPERA PIA CECI” e l’ospedale italiano di Buenos Aires, incrementando il patrimonio dell’”OPERA PIA CECI”.

La forma giuridica attuale dell’”OPERA PIA CECI” è rappresentata dall’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza – Ipab.
Il modello delle Ipab – Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – rappresenta dal 1890 lo strumento istituzionale di riferimento per l’esercizio di forme pubbliche di beneficenza.

Tale categoria di enti, introdotta nel nostro ordinamento con la Legge n. 6.972/1890 (cd. “Legge Crispi”) e regolata successivamente dal Rd. n. 2.841/23 e dalla Legge n. 1.187/26, rappresentava in passato l’unico strumento giuridico disponibile per l’esercizio istituzionalizzato di attività di beneficenza. Secondo il Legislatore dell’epoca, dunque, la sottoposizione ad una rigida disciplina pubblicistica era condizione necessaria per garantire l’autenticità dei fenomeni strutturati di beneficenza collettiva. Nella categoria delle Ipab, a partire dal 1890, confluirono perlopiù le Opere Pie di origine religiosa, privata e territoriale, che costituivano il sistema di assistenza sociale preesistente. Fino al 1942, anno di entrata in vigore del Codice civile e di istituzionalizzazione degli enti morali privati, lo strumento giuridico delle Ipab è stato l’unico disponibile per attuare forme strutturate di beneficenza.

Il controllo pubblico sulle Ipab, prima attribuito al Ministero degli Interni, al Prefetto ed al Sindaco, è stato trasferito dai primi anni Settanta alle Regioni ed ha avuto caratteristiche del tutto simili a quelle di qualsiasi Ente pubblico, con gli irrigidimenti burocratici e le complessità conseguenti.
Per rivitalizzare il fenomeno delle Ipab a sostegno dei moderni sistemi assistenziali, tra il 2000 ed il 2001 sono intervenuti importanti cambiamenti normativi, in primis con la Legge n. 328/00 (cd. “Legge Turco”), ovvero la Legge-quadro sulla riforma dell’assistenza.

In particolare, l’art. 10, comma 1, lett. b), della citata Legge prevede la trasformazione della forma giuridica delle Ipab al fine di garantire l’obiettivo di una efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica. Accanto a ciò, il medesimo art. 10, comma 1, lett. c.2), stabilisce la necessità di prevedere anche “forme di controllo” relative all’approvazione degli statuti, dei bilanci, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché forme di verifica dei risultati di gestione.
Lo stesso art. 10, comma 1, lett. d), ha poi previsto la possibilità “della trasformazione delle Ipab in associazioni o in fondazioni di diritto privato, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle Ipab, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali”.
In attuazione dell’art. 10, comma 1, della Legge n. 328/00, è stato emanato il Dlgs. n. 207/01, il quale avvia il riordino del sistema delle Ipab, che le Regioni sono chiamate ad applicare attraverso proprie Leggi.
Tale Decreto ha previsto la possibilità della trasformazione delle Ipab in Fondazione, persone giuridiche di diritto privato disciplinate dal Codice civile.
Successivamente, la Legge costituzionale n. 3/01 ha modificato il Titolo V della Costituzione, in particolare per quanto riguarda le competenze legislative di Stato e Regioni e, all’art. 117, comma 4, ha attribuito alla competenza regionale la materia dei servizi sociali.
Alle citate disposizioni, con particolare riferimento alla Regione Marche, devono inoltre essere aggiunti:

la Legge Regione Marche n. 5/08 che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 3, della Legge n. 328/00, ha provveduto al “Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) e disciplina delle Aziende pubbliche dei servizi alla persona”, ed ha disciplinato la trasformazione delle Ipab, sia in Aziende pubbliche di servizi alla persona che in persone giuridiche di diritto privato;

il relativo Regolamento regionale attuativo 27 gennaio 2009, n. 2, emanato in base a quanto previsto dall’art. 22 della medesima Legge.

L’art. 12 del Codice civile prevedeva che “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con Decreto del Presidente della Repubblica”. Tale disposizione è stata abrogata dal Dpr. n. 361/00, rubricato “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, il quale, all’art. 1, ha previsto che “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture”.
Fanno eccezione le persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del Dpr. n. 616/77, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione, il cui riconoscimento è determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione.
In proposito, che la Regione Marche risulta aver istituito il suddetto Registro con Deliberazione della Giunta Ragionale 4 aprile 2001, n. 723, pubblicata sul Burt Marche 20 aprile 2001, n. 49.
L’art. 16 del citato Dlgs. n. 207/01 prevede che le Ipab possano trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato, ovvero in fondazioni, disciplinate dagli artt. 14-35 del Codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
Le associazioni e le fondazioni, specificano i commi 3, 4 e 5 del citato art. 16, “sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica”, sulle quali la Regione, quale autorità governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza.
L’art. 20 della Legge n. 5/08, poi, prevede che le Ipab trasformate in persone giuridiche private siano soggette alla vigilanza ed al controllo della Regione.
Ai sensi dell’art. 18, del Dlgs. n. 207/01, il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato è costituito dal patrimonio esistente all’atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. L’Istituzione, all’atto della trasformazione, è tenuta a provvedere alla redazione dell’inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
L’Ipab, con sede legale in Camerano (An), Via G.P. Marinelli, n. 3, risulta esercitare principalmente ed essenzialmente attività di casa di riposo, e residualmente attività di locazione immobiliare e di produzione di energia elettrica con un proprio impianto fotovoltaico.
La Casa di riposo si compone di due grandi plessi edificati in tempi diversi. Il vecchio plesso, costruito intorno al 1912-1914, ed un nuovo stabile affiancato al vecchio realizzato nel 1980 che occupa il primo reparto della Casa di Riposo, l’ex N.A.R. (Nucleo di assistenza residenziale), il Poliambulatorio dell’ASUR n. 7 e la Croce Gialla.

[button url=”https://www.casariposoceci.it/wp-content/uploads/2017/06/Delibera-56_13_novembre_14_STATUTO_FONDAZIONE_CECI.pdf” newwindow=”true” color=”green”]Statuto Definitivo Deliberato[/button]

La Casa di Riposo è una struttura mista che, accoglie, sia persone anziane autosufficienti, sia persone anziane non autosufficienti, e così articolata:
– Casa di Riposo, autorizzata dal Comune di Camerano con Provvedimento 14 maggio 2007, n. 1, con 16 posti letto distribuiti al piano terra ed al piano primo;
– Residenza Protetta, autorizzata dal Comune di Camerano con Provvedimento 14 maggio 2007, n. 2, per 81 posti letto distribuiti su quattro piani.

Le prestazioni sono erogate in via continuativa 365 giorni l’anno con assistenza tutelare per tutte le 24 ore. La struttura dispone di un’adeguata area verde recintata.
La Casa di Riposo ha organizzato la struttura ed i servizi tenendo conto della tipologia degli anziani ai sensi della Legge regionale n. 20/02 e del Regolamento regionale n. 1/04. La Casa di Riposo ha in corso due convenzioni con l’ASUR n. 7, una per le prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (Adi) ed una per le prestazioni sanitarie erogate all’interno della Residenza Protetta.